QUANDO INSTALLEREMO PANNELLI DI SEGNALETICA DI CLASSE A O CLASSE B?
QUANDO INSTALLEREMO TARGHE DI SEGNALETICA DI CLASSE A O CLASSE B?
Con l'uscita del nuovo R.D. 513/2017, non solo è stato aggiunto il fatto di sostituire le targhe di segnaletica, ma si menziona anche la necessità di collocare i segnali di categoria A in determinati stabilimenti.
Le targhe di segnaletica sia degli equipaggiamenti antincendio (estintori, BIE, pulsanti, idranti, ecc.) che delle uscite di evacuazione, dovranno rispettare i requisiti della UNE 23035-4, per quanto riguarda le loro caratteristiche e la loro composizione, dove potremo differenziare tra quelle di categoria A e B.
Secondo il nuovo Real Decreto 513/2017, dovrà essere installata la segnaletica fotoluminescente di categoria A, in tutti i centri che svolgono attività descritte nell'allegato I della norma di base di autoprotezione (R.D. 393/2007).
Negli altri casi, le targhe di segnaletica potranno essere di categoria B.
Ecco l'elenco delle attività descritte nell'Allegato I del R.D. 393/2007:
Attività industriali, di stoccaggio e di ricerca:
- Stabilimenti in cui intervengono Sostanze Pericolose:
- Sostanze pericolose con quantità superiori a quelle specificate nel Real Decreto 840/2015: Allegato 1 parti 1 e 2, colonna 2
- Le attività di stoccaggio di prodotti chimici soggette alle istruzioni tecniche complementari e nelle seguenti quantità:
- ITC APQ-1, di capacità maggiore a 200 m3.
- ITC APQ-2, di capacità maggiore a 1 t.
- ITC APQ-3, di capacità maggiore a 4 t.
- ITC APQ-4, di capacità maggiore a 3 t.
- ITC APQ-5, di categoria 4 o 5.
- ITC APQ-6, di capacità maggiore a 500 m3.
- ITC APQ-7, di capacità maggiore a 200 m3.
- ITC APQ-8, di capacità maggiore a 200 t.
- Stabilimenti in cui intervengono esplosivi: quelli regolati dal Real Decreto 130/2017 che approva il regolamento sugli esplosivi.
- Attività di gestione di Rifiuti Pericolosi: quelle attività di raccolta, stoccaggio, valorizzazione o eliminazione di rifiuti pericolosi regolati dalla Legge 22/2011, del 28 luglio, sui rifiuti e sui suoli contaminati.
- Attività e industrie legate alla miniera: quelle regolamentate dal Real Decreto 863/1985.
- Impianti di utilizzo confinato di Organismi Geneticamente Modificati: quelli classificati come attività ad alto rischio (tipo 4) nel Real Decreto 178/2004.
- Impianti per l'ottenimento, trasformazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione di sostanze o Materie Biologiche Pericolose: gli impianti che contengono agenti biologici del gruppo 4, determinati nel Real Decreto 664/1997.
- Attività industriali e di stoccaggio con un carico di fuoco ponderato e corretto uguale o superiore a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, (rischio intrinseco alto 8, secondo la tabella 1.3 dell'Allegato I del Real Decreto 2267/2004,
Attività di infrastrutture di trasporto:
- Tunnel delle strade statali: Regolati secondo il R.D. 635/2006.
- Porti Commerciali
- Aeroporti, aerodromi e altre strutture aeroportuali
- Stazioni e Intercambiatori di Trasporto Terrestre: quelli con un'occupazione uguale o superiore a 1.500 persone.
- Linee Ferroviarie metropolitane.
- Tunnel Ferroviari di lunghezza uguale o superiore a 1.000 m.
- Autostrade a pagamento.
- Aree di parcheggio per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada e Ferrovia.
Attività e infrastrutture energetiche:
- Impianti Nucleari e Radioattivi
- Infrastrutture Idrauliche (Dighe e Bacini)
- Centri o Impianti destinati alla Produzione di Energia Elettrica: quelli con potenza nominale uguale o superiore a 300 MW.
- Impianti di generazione e trasformazione di energia elettrica in alta tensione.
Attività di spettacoli pubblici e ricreative:
- Edifici chiusi: Con capacità o affollamento uguale o superiore a 2000 persone, o con un'altezza di evacuazione uguale o superiore a 28 m.
- Impianti chiusi smontabili o stagionali: con capacità o affollamento uguale o superiore a 2.500 persone.
- All'aperto: In generale, quelle con una capacità o affollamento uguale o superiore a 20.000 persone.
Attività sanitarie (Ospedali):
- con una disponibilità uguale o superiore a 200 letti.
- altezza di evacuazione uguale o superiore a 28 m, o di un'occupazione uguale o superiore a 2.000 persone.
Attività docenti:
- Con persone disabili o che non possono effettuare un'evacuazione con i propri mezzi.
- Oppure, l'altezza di evacuazione uguale o superiore a 28 m, o di un'occupazione uguale o superiore a 2.000 persone.
Attività residenziali pubbliche (Hotel, ostelli, pensioni, centri diurni):
- Con persone disabili o che non possono effettuare un'evacuazione con i propri mezzi e che riguardano uguale o più di 100 persone.
- un'altezza di evacuazione uguale o superiore a 28 m, o di un'occupazione uguale o superiore a 2.000 persone.
Tutti quegli edifici che ospitano attività commerciali, amministrative, di prestazione di servizi, o di qualsiasi altro tipo, sempre che l'altezza di evacuazione dell'edificio sia uguale o superiore a 28 m, o che dispongano di un'occupazione uguale o superiore a 2.000 persone.
La differenza tra un segnale di classe A e uno di classe B risiede nella quantità di materiale luminescente fornito. I segnali di classe A presentano una maggiore luminescenza rispetto a quelli di classe B e, naturalmente, un costo maggiore.
La nostra segnaletica luminiscente di Classe A ad alta luminescenza, raccomandata per luoghi di pubblico affollamento, la segnaletica fotoluminescente di Classe B è raccomandata per luoghi di lavoro (secondo la norma UNE 23035/4:2003).
La segnaletica di sicurezza salva vite ed è inoltre obbligatoria per legge, il datore di lavoro è il responsabile civile e penale in caso di sinistro con segnaletica carente.